N.26

Chiarimenti in merito alle coperture assicurative

Alunni e famiglie

In merito alle novità previste dall'art. 18 della L. 85/2023 è doveroso intervenire per fare chiarezza sulla reale portata dell’estensione degli ambiti di protezione INAIL per gli alunni.

Partiamo col dire che il recente “Decreto Lavoro” non ha modificato la portata delle tutele infortunistiche già in vigore dal 1965, ma ha solo esteso gli ambiti di applicazione della copertura INAIL a tutte le attività scolastiche.

Tali estensioni hanno però scarso riscontro in ambito scolastico per gli alunni perché l’unica prestazione erogabile è una pensione che sostituisce o integra lo stipendio che deve essere proporzionale al grado di invalidità e all’ammontare della retribuzione del lavoratore.

Ovviamente lo studente che non è portatore di reddito risulta escluso da questa casistica. Inoltre, la pensione di invalidità è per legge erogabile solo in rarissimi casi molto gravi.

È altrettanto evidente inoltre, alla luce di quanto detto fino ad ora, che il provvedimento di legge non considera una serie di voci di danno alle quali gli studenti sono statisticamente più esposti (VDS tabella allegata), ma soprattutto la Responsabilità Civile Terzi per culpa in educando che deve risarcire i danni prodotti dagli alunni, danni per i quali le famiglie potrebbero essere chiamate civilmente a rispondere in solido (si legga in tal senso il contributo fornito dall’USR Piemonte sul tema della responsabilità genitoriale ex art. 2048 http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2013/04/CULPA-IN-EDUCANDO-ECULPA-IN-VIGILANDO.pdf).

La polizza assicurativa integrativa scolastica rimane di fatto al momento la sola via risarcitoria nonché l’unico strumento di reale tutela per le famiglie, sia per i danni prodotti dai figli a terzi sia per i danni dai loro figli subiti.

Ricapitolando, le possibili opzioni per la tutela dei vostri ragazze/i sulle quali vi invitiamo a riflettere sono tre:

  1. rimborsare la polizza integrativa della scuola a costi calmierati (6,00 euro) e con garanzie inarrivabili a livello di singola famiglia grazie all’aggregazione della domanda che l’Istituto ha favorito con la procedura di acquisto centralizzata;
  2. acquistare in privato col proprio agente di fiducia una polizza di RC del capofamiglia e una polizza infortuni per il proprio figlia/o, che avrà però un costo nettamente superiore rispetto a quello della soluzione prospettata dall’Istituto;
  3. non acquistare alcuna copertura assicurativa con la consapevolezza che, in caso di danno, sarà necessario intraprendere un lungo iter risarcitorio. La chiamata in causa del Ministero segna, infatti, l’inizio di una causa civile le cui tempistiche vanno generalmente dai 7 ai 12 anni il cui esito non è peraltro mai scontato.

Si inoltra, in allegato, la tabella esemplificativa in merito alla polizza integrativa VS prestazioni INAIL.

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